Condizioni generali di fornitura di ORNITEC GmbH, Bosau
Sezione 1 Ambito di applicazione
(1) Tutte le consegne, i servizi e le offerte del venditore
sono effettuati esclusivamente sulla base delle presenti
condizioni generali di consegna. Le presenti condizioni generali costituiscono parte integrante di tutti i contratti che il
venditore conclude con i propri partner contrattuali (di seguito anche
denominati "cliente") in merito alle
consegne o ai servizi offerti dal venditore. Si applicano anche a tutte
le future consegne, servizi o offerte al
cliente, anche se non vengono
concordate separatamente.
(2) Le condizioni generali del cliente o di terzi
non si applicano, anche se il venditore
non ne contesta espressamente la validità in un caso specifico. Anche se il venditore
fa riferimento a una lettera
contenente o che richiama le condizioni generali del cliente o di terzi
, ciò non costituisce accettazione di tali
condizioni generali.
Sezione 2 Offerta e conclusione del contratto
(1) Tutte le offerte fatte dal venditore sono soggette a modifiche e
non vincolanti, salvo che non siano espressamente
designate come vincolanti o
non contengano un periodo di accettazione specifico. Il venditore può accettare ordini o commissioni
entro 14 giorni dal ricevimento.
(2) Il contratto di acquisto concluso, comprese le presenti condizioni generali di consegna, costituisce l'unica base del rapporto giuridico tra il venditore e il cliente. Esso riflette pienamente tutti gli accordi tra le parti contraenti in merito all'oggetto del contratto. Le promesse verbali fatte dal venditore prima della conclusione del presente accordo non sono legalmente vincolanti e gli accordi verbali tra le parti contraenti sono sostituiti dall'accordo scritto, a meno che non sia espressamente previsto che rimangano vincolanti.
§ 3 Compensazione/Garanzia
(1) La compensazione con i crediti del cliente
o la trattenuta dei pagamenti dovuti a tali
crediti è consentita solo nella misura in cui i crediti
non siano contestati o siano stati legalmente accertati.
(2) Il venditore ha il diritto di eseguire o adempiere a qualsiasi consegna o prestazione di servizi in sospeso solo dietro pagamento anticipato o prestazione di garanzia se , dopo la conclusione del contratto, vengono a conoscenza di circostanze che possono compromettere significativamente la solvibilità del cliente e che mettono a repentaglio il pagamento dei crediti in sospeso del venditore da parte del cliente derivanti dal rispettivo rapporto contrattuale (compresi altri ordini individuali ai quali si applica il medesimo accordo quadro) .
§ 4 Consegna e tempi di consegna (1) I termini e le date per le consegne e i servizi indicati dal venditore sono sempre approssimativi, salvo che non sia stato espressamente promesso o concordato un termine e una data fissi
(2) Fatto salvo il diritto
del cliente in caso di inadempimento, il venditore può richiedere al cliente una
proroga dei termini di consegna e di esecuzione o un
differimento delle date di consegna e di esecuzione per il
periodo durante il quale il cliente
non adempie ai propri obblighi contrattuali nei confronti del venditore.
(3) Il venditore non sarà responsabile per l'impossibilità di consegna
o per i ritardi di consegna nella misura in cui questi siano causati da forza maggiore
o da altri
eventi imprevedibili al momento della conclusione del contratto (ad esempio, condizioni meteorologiche,
interruzioni operative di qualsiasi tipo, difficoltà nell'approvvigionamento di materiali o
energia, ritardi nei trasporti, scioperi,
serrate legittime, quarantena, epidemie, carenza di
manodopera, energia o materie prime, difficoltà nell'ottenimento
delle necessarie autorizzazioni ufficiali,
azioni ufficiali o inadempimento, inesattezza
o ritardo delle consegne da parte dei fornitori)
per i quali il venditore non è responsabile. Se
tali eventi impediscono in modo significativo o rendono impossibile la consegna o l'esecuzione da parte del venditore
e l'
impedimento non è più di durata temporanea, il
venditore avrà il diritto di recedere dal contratto. In caso di impedimenti
di durata temporanea, i termini di consegna o di esecuzione saranno prorogati
o le date di consegna o di esecuzione posticipate
della durata dell'impedimento più
un ragionevole periodo di avvio.
dei ritardi, l'accettazione della consegna o del servizio
risulta irragionevole
recedere dal contratto dandone immediata comunicazione scritta al venditore.
(4) Il venditore ha il diritto di effettuare consegne parziali solo se
: - la consegna parziale è utilizzabile dal cliente nell'ambito dello
scopo contrattuale,
- la consegna della merce ordinata rimanente è garantita
e il cliente non
subisce sforzi o costi aggiuntivi significativi di conseguenza.
(5) Se il venditore non adempie a una consegna o a un servizio, o se una consegna o un servizio gli diventa impossibile per qualsiasi motivo, la responsabilità del venditore per i danni è limitata in conformità alla sezione 7 delle presenti condizioni generali di consegna
§ 5 Accettazione
L'oggetto acquistato si considera accettato se
: - l'installazione è stata completata e il venditore
ne ha dato comunicazione al cliente e ne ha richiesto l'accettazione,
- sono trascorsi dodici giorni lavorativi dalla consegna/installazione
o il cliente ha iniziato a utilizzare l'oggetto acquistato
(ad esempio, ha messo in funzione il sistema consegnato) e in
questo caso sono trascorsi sei giorni lavorativi dalla consegna/installazione
e il cliente non ha accettato l'oggetto entro tale
periodo per qualsiasi motivo diverso da un
difetto segnalato al venditore che rende impossibile l'uso dell'oggetto acquistato
o lo compromette in modo significativo.
§ 6 Garanzia
(1) Il periodo di garanzia è di due anni dall'accettazione in
caso di installazione del sistema.
(2) In caso di difetti nei beni consegnati, il
venditore avrà, a sua
discrezione,
l'obbligo e il diritto iniziale di riparare o sostituire i beni entro un periodo ragionevole.
Il venditore non sarà responsabile per i danni indiretti subiti dal
cliente a seguito di tale prestazione difettosa
, quali la perdita di profitti,
la perdita di vendite e i costi aggiuntivi sostenuti dal cliente.
Il successo dello spaventare gli uccelli non è espressamente
garantito.
In caso di inadempimento, ossia di impossibilità,
irragionevolezza, rifiuto o irragionevole
ritardo nella riparazione o nella consegna sostitutiva, il
cliente può recedere dal contratto o
ridurre di conseguenza il prezzo di acquisto.
(3) Se il difetto è dovuto a colpa del venditore,
il cliente può, alle condizioni specificate nel § 7,
richiedere determinati danni.
(4) La garanzia decade se il cliente modifica l'oggetto consegnato o lo fa modificare da terzi senza il consenso del venditore , e ciò rende impossibile o eccessivamente difficile la riparazione dei difetti. In ogni caso, il cliente dovrà sostenere tutti i costi aggiuntivi sostenuti per la riparazione dei difetti derivanti dalla modifica.
(5) Qualsiasi consegna di beni usati concordata con il cliente in un caso specifico
viene effettuata escludendo qualsiasi
garanzia per difetti.
§ 7 Responsabilità per danni (1) La responsabilità del venditore per danni, indipendentemente dal fondamento giuridico, in particolare impossibilità, ritardo, consegna difettosa o errata, inadempimento contrattuale, violazione degli obblighi durante le trattative contrattuali e illecito civile, è limitata ai sensi del presente § 7, nella misura in cui la colpa sia un presupposto in ciascun caso
(2) Il venditore non è responsabile in caso di semplice negligenza da parte dei suoi funzionari, rappresentanti legali, dipendenti o altri agenti, a meno che tale negligenza non costituisca una violazione di un obbligo contrattuale fondamentale. Gli obblighi contrattuali fondamentali comprendono l'obbligo di consegnare e installare i beni privi di vizi materiali nei tempi previsti, nonché gli obblighi di consulenza, protezione e custodia volti a consentire al cliente di utilizzare i beni conformemente al contratto o a proteggere la vita o la salute del personale del cliente o la proprietà del cliente da danni significativi.
(3) Nella misura in cui il venditore
è responsabile per danni ai sensi dell'articolo 7 (2), tale responsabilità è limitata ai danni
che il venditore
aveva previsto come possibile conseguenza di una violazione del contratto al momento della conclusione del contratto o che il venditore
avrebbe dovuto prevedere esercitando la dovuta diligenza
. I danni indiretti e consequenziali derivanti da
difetti nei beni consegnati sono
risarcibili solo nella misura in cui tali danni
tipicamente prevedibili quando i beni consegnati vengono utilizzati
.
(4) In caso di responsabilità per semplice negligenza,
la responsabilità del venditore per danni materiali e
conseguenti ulteriori perdite finanziarie è limitata a un importo di
3 milioni di euro per sinistro (corrispondente al
limite di copertura vigente della sua assicurazione di responsabilità civile per prodotti o
assicurazione di responsabilità civile generale), anche se la
violazione riguarda un obbligo contrattuale fondamentale.
(5) Le esclusioni e le limitazioni di responsabilità di cui sopra
si applicano nella stessa misura anche ai
funzionari, ai rappresentanti legali, ai dipendenti e agli altri agenti del Venditore
.
(6) Nella misura in cui il venditore fornisce informazioni o consigli tecnici
e tali informazioni o consigli non rientrano nell'ambito
dei servizi da lui dovuti e concordati contrattualmente,
ciò avviene gratuitamente e senza alcuna
responsabilità.
responsabilità
del venditore
caratteristiche garantite, per lesioni alla vita,
al corpo o alla salute o ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto.
§ 8 Riserva di proprietà (1) I beni consegnati dal venditore all'acquirente restano di proprietà del venditore fino al completo pagamento di tutti i crediti garantiti
(2) Se terzi sequestrano i beni soggetti a riserva di proprietà, in particolare mediante pignoramento, l'acquirente deve informarli immediatamente della proprietà del venditore e darne comunicazione al venditore affinché quest'ultimo possa far valere i propri diritti di proprietà. Se il terzo non è in grado di rimborsare al venditore le spese legali o extragiudiziali conseguenti , l'acquirente è tenuto a corrispondere tali spese al venditore.
Articolo 9 Disposizioni finali (1) Il foro competente per tutte le controversie derivanti dal rapporto commerciale tra il venditore e il cliente è, a scelta del venditore, Lubecca o la sede legale del cliente. Per le azioni contro il venditore, il foro competente esclusivo è Lubecca . Restano impregiudicate le disposizioni di legge imperative in materia di foro competente esclusivo
(2) Il rapporto tra il venditore e l'
acquirente è regolato esclusivamente dalle leggi della
Repubblica Federale di Germania. Non si applica la
Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili
dell'11 aprile 1980 (CISG).
(3) Nella misura in cui il contratto o le presenti
condizioni generali di fornitura presentino delle lacune,
si considerano concordate per colmare tali lacune le disposizioni giuridicamente efficaci
che le parti contraenti avrebbero concordato in conformità agli
obiettivi economici del contratto e allo scopo
delle presenti condizioni generali di fornitura se
fossero state a conoscenza delle lacune.
(Dati aggiornati a giugno 2021)
